CANDIA – Ricorso respinto. Non sembrano mai avere fine le batoste per il Clir. L’ultima arriva dal Tar. L’associazione temporanea d’imprese tra la ditta Teknoservice e Clir non aveva i requisiti per partecipare alla gara che affidava i servizi di igiene ambientale in sei Comuni. Lo ha stabilito il 30 settembre il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, dopo il ricorso di Teknoservice. La sentenza è stata depositata mercoledì scorso. L’associazione temporanea Clir-Teknoservice aveva inizialmente vinto la gara, dopo che Candia, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Rosasco, Sant’Angelo e Zeme avevano deciso di dire “basta” ai servizi del Clir, ritenuti scadenti e costosi, e di rivolgersi altrove tramite un bando. Questo verdetto è stato annullato il 24 dicembre 2019 dal responsabile unico del procedimento della centrale unica di committenza Lomellina. L’Associazione temporanea non avrebbe avuto i requisiti di legge per partecipare. Da qui la decisione di Teknoservice di rivolgersi al Tar. Adesso è arrivato l’ultimo atto, col ricorso respinto. A Teknoservice rimane solo come ultima chance (ma non è obbligatorio) l’opposizione al consiglio di stato. Quando Clir cesserà il servizio nei sei paesi subentrerà Sangalli, la ditta seconda classificata, che già opera a Cilavegna e a Robbio. I sei Comuni sono difesi dall’avvocato Enrico Dagna, Sangalli da Roberto Invernizzi, la Centrale unica di committenza Lomellina, con sede presso il Comune di Cilavegna, dai legali Francesco Adavastro e Paolo Re. Teknoservice era difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta.“Secondo la stazione appaltante la mancata suddivisione, da parte della lex specialis, tra prestazioni principali e secondarie – si legge nella sentenza – renderebbe illegittima la partecipazione del Rti Teknoservice, che avrebbe potuto partecipare solo in Rti orizzontale, con conseguente svolgimento da parte di ogni raggruppata di tutte le prestazioni previste dal disciplinare. Inoltre, poiché Clir Spa non è in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le categorie 4 e 5, la mandante non può effettuare le prestazioni collegate al possesso di tale iscrizione e, dunque, non è in grado di effettuare alcune delle attività disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto”.